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INTRODUZIONE AL WHISTLEBLOWING
Il “whistleblowing” è un fenomeno abbastanza recente, collegato agli ingenti scandali, come quello della Enron e della WorldCom negli Stati Uniti o quello del magnate Robert Maxwell e diversi altri incidenti (che hanno causato un gran numero di vittime) avvenuti in Gran Bretagna, scandali che hanno avuto un’eco e ripercussioni mondiali. Così come suggerisce il termine – che si fa derivare per lo più dalla segnalazione di un fallo nelle discipline sportive o dal “fischietto” dei poliziotti inglesi quando in passato ravvisavano la commissione di un crimine -, chiunque, internamente o esternamente all’organizzazione in cui lavora, tenti di portare alla luce un errore o un comportamento scorretto rilevato durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali, è un whistleblower (“soffiatore nel fischietto” appunto). Tali irregolarità costituiscono un danno o pericolo per la comunità, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista più direttamente personale, con rischi per la sicurezza e la salute.
Denunciare comportamenti scorretti coinvolge aspetti etici e psicologici, il rapporto con i colleghi e i datori di lavoro, le famiglie e, più generalmente, l’opinione pubblica e l’ambiente sociale, per le ripercussioni che –sia che si taccia sia che si denunci– si possono creare. E` interessante, a questo riguardo, mettere in evidenza le differenze riguardo al whistleblowing negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni, e tra questi e l’Italia e il resto d’Europa, dove lo sforzo è anche quello di trovare possibili soluzioni per rendere compatibili le leggi attuali e le nuove possibili regole a protezione dei whistleblower.
I dipendenti di enti pubblici e privati sono i primi a ravvisare le irregolarità che avvengono sul luogo di lavoro, siano esse commesse da colleghi o da superiori.
Esistono differenti tipologie di whistleblowing:
a) interno all’azienda, attraverso il riferimento delle condotte al proprio diretto superiore in livello o a un manager di livello ancora più alto in caso di conflitto di interessi;
b) tramite appositi organismi interni all’azienda designati per lo scopo da una policy o predisposti per questo fine specifico (si può pensare facilmente al Direttore delle Risorse Umane o al Responsabile della compliance aziendale);
c) tramite la denuncia a un ente regolatore esterno specifico per il determinato settore della società;
d) alla polizia o all’autorità giudiziaria;
e) la segnalazione può essere fatta ad un pubblico più ampio e ad organi di diffusione nazionale come i media.
La differenziazione tra i tipi di whistleblowing attiene anche alle modalità:
a) aperto;
b) attraverso appositi canali confidenziali (che permettono di tenere l`identità del whistleblower conosciuta solamente al ricevente la segnalazione);
c) anonimo (che solitamente dovrebbe preservare il “fischietto” da possibili ritorsioni ma che, in realtà, rende spesso difficili le indagini e può condurre comunque alla scoperta del “soffiatore”).
E’ fondamentale la considerazione dei problemi etici connessi alla scelta di segnalare o meno l’irregolarità riscontrata durante il compimento del lavoro e, in particolare, il dilemma personale tra la propria onestà intellettuale e culturale verso il mercato e i consumatori e il senso di lealtà nei confronti del datore di lavoro. Su questo punto le differenze culturali tra i vari paesi si accentuano fortemente, con realtà in cui la fedeltà verso il proprio capo è considerato un valore assoluto e dove vige un senso di omertà nei confronti delle attività illecite.
Le differenze tra le stesse legislazioni a protezione dei whistleblower negli Stati Uniti d’America e in Gran Bretagna danno una conferma immediata di quanto appena affermato:
a) negli Stati Uniti, in particolare, la recente legislazione sui whistleblower inclusa nel Sarbanes-Oxley Act (2002), riferita ai whistleblower aziendali (nel sistema americano, infatti, il whistleblowing è ampiamente diffuso ed esistono altre legislazioni che garantiscono protezione per i lavoratori degli enti pubblici), rappresenta solo una parte dei molteplici obblighi che le compagnie, quotate o non, devono adempiere per rispettare i nuovi standard introdotti dopo i crac di Enron e WorldCom. E, sempre negli Stati Uniti, esiste il False Claims Act che garantisce ampie ricompense ai whistleblower in caso essi guidino alla scoperta di frodi a danno dello Stato: i “fischietti” hanno diritto a una percentuale fino al 30% dei danni a cui viene condannata la società fraudolenta. Queste ricompense spesso superano il milione di dollari, costituendo un incentivo importante all’emersione dei whistleblower.
b) in Gran Bretagna, invece, il recente Public Interest Disclosure Act (1998) è di particolare interesse perché è una legislazione completa che copre tutti gli aspetti della disciplina. Pur introducendo norme importanti a protezione dei whistleblower contro eventuali atti di ritorsione dei superiori, la normativa incoraggia (ma non obbliga) le aziende a mettere in atto una whistleblowing policy, per incentivare la risoluzione interna e tempestiva dei problemi e per garantirsi una protezione giuridica in caso di problemi;
c) nell’Europa continentale, e in Italia in particolare, il whistleblowing è molto meno sviluppato e spesso non esiste una specifica legislazione al riguardo. Ci sono diversi problemi che impediscono un concreto sviluppo del whistleblowing nell’Unione Europea: da un punto di vista giuridico esistono problemi di incompatibilità con alcune leggi esistenti (in particolare la legislazione sulla protezione dei dati personali introdotta nell’Unione Europea dalla direttiva 95/46/EC del 24 Ottobre 1995), piuttosto che un’elevata soglia di garantismo che nel nostro paese viene riservata alle persone accusate, o anche l’usuale connivenza tra i Consigli di Amministrazione e gli organi deputati al loro controllo. Contribuiscono ovviamente anche problematiche più pratiche, come il lungo corso della giustizia in Italia che si scontra con la necessità di riscontri abbastanza pronti per le problematiche lavorative. Né vanno dimenticate la cultura del silenzio ampiamente presente nelle società, così come una certa attitudine a colpire il messaggero piuttosto che a recepire il messaggio (mobbing).
Questi sono alcuni esempi di whistleblowing avvenuti sia in Italia che negli Stati Uniti pre-Sarbanes-Oxley Act:
a) le indagini legate alla scalata alla Banca Antonveneta sono nate grazie alla rivelazione di un dipendente della Banca Popolare di Lodi venuto a conoscenza della frode che, anonimamente, fece arrivare un documento all’esterno, allo studio legale assistente un’altra banca interessata all’acquisizione (l’olandese Abn Amro);
b) Dante De Angelis, un dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha pagato un prezzo personale elevatissimo per aver espresso con chiarezza la sua opinione in merito a due gravi, analoghi incidenti che hanno visto due treni moderni inspiegabilmente spezzarsi in due - uno dopo l’altro, nel giro di una settimana - in circostanze e con modalità analoghe. La sua denuncia di un probabile grave difetto di manutenzione gli è costata dapprima un procedimento disciplinare, con l’addebito di avere leso l’immagine dell’azienda con affermazioni non veritiere, successivamente il licenziamento;
c) Sherron Watkins “soffiò il fischietto” nel 2001, anno in cui ricopriva la carica di Vice-Presidente del colosso americano Enron, per segnalare le irregolarità contabili dell’azienda. Era, infatti, venuta a conoscenza dell’utilizzo da parte del Direttore Finanziario (Andy Fastow) di alcuni strumenti finanziari usati per coprire le perdite nei bilanci della società; la Watkins aveva portato le proprie perplessità a conoscenza del Presidente e Amministratore Delegato della Enron (Kenneth Lay), ma le sue osservazioni erano rimaste inascoltate, con le ben note conseguenze sul mercato per il colosso energetico;
d) Jeffrey Wigand e` uno scienziato chimico che lavorò per il colosso americano del tabacco Brown and Williamson nella prima metà degli anni Novanta. Wigand diventò famoso quando si scontrò contro i suoi ex datori di lavoro da lui accusati di conoscere gli effetti dannosi di alcuni additivi contenuti nelle sigarette della Brown and Williamson; la querelle coinvolse anche i produttori del programma della CBS “60 minutes” ed ebbe un’eco nazionale, soprattutto per via del messaggio pubblico, allora innovativo, che Wigand intendeva diffondere riguardo ai rischi del fumo.
Dai casi viene dato un profilo concreto alle caratteristiche del problema, alle ripercussioni nella quotidianità professionale, nella vita privata e sociale dei protagonisti e alle difficoltà psicologiche e pratiche affrontate, spesso in solitudine, per dar seguito a una scelta tanto utile socialmente quanto penosa a livello personale.
Purtroppo non esistono numerosi casi di whistleblowing in Italia, un po` per la mancata conoscenza del problema, un po` per la paura di ripercussioni successive a questa scelta. Il caso della Popolare di Lodi dovrebbe far riflettere: un semplice impiegato ha deciso di portare alla luce le numerose ed evidenti irregolarità permettendo alla frode di essere fermata e limitandone i danni ma la frode avrebbe potuto emergere molto prima se un dipendente di più alto livello, con un accesso più agevole a documenti “compromettenti”, avesse voluto e/o potuto denunciare le irregolarità.
E’ importante segnalare la lunga serie di numerosi casi mancati di whistleblowing, tra cui sono una prova evidentissima i crac di Parmalat e Cirio: frodi portate avanti per anni, con il consenso o il tacito assenso di molti, che hanno provocato danni irreparabili all`economia italiana, a un grandissimo numero di piccoli risparmiatori e al mercato in generale.
E’ evidente come tanta strada debba essere ancora fatta in Italia per agevolare un cambiamento forte. Il primo cambiamento deve essere ovviamente culturale, per rendere sicuro e accettato all`interno delle aziende il reporting interno: le società devono capire che è nel loro stesso interesse agevolare una buona comunicazione interna in modo da risolvere sul nascere problemi derivanti da irregolarità.
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